15 luglio 2014
Cronaca
- I giudici della sezione prima ter del Tar del Lazio hanno annullato per "difetto di istruttoria e motivazione" le interdittive antimafia emesse a gennaio e marzo scorsi dal prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, contro le societa'' della galassia Cerroni proprietarie dei due tmb di Roma a Malagrotta, del tritovagliatore di Rocca Cencia e del tmb di Albano. Quel provvedimento, adesso decaduto, aveva costretto i sindaci di Roma e Albano a emanare delle ordinanze per consentire alle societa'' che svolgono il servizio di raccolta rifiuti di continuare a conferire presso quegli impianti i cui proprietari erano interdetti a stipulare accordiI giudici amministrativi hanno accolto le istanze sollevate dal legale del Colari, Angelo Clarizia, sostenendo che "sebbene sia esatto che le organizzazioni mafiose comunque denominate, abbiano ormai da anni grande interesse nel settore dei rifiuti, tanto da essere stato coniato il termine ''ecomafie'', cio'' non implica necessariamente che tutti i soggetti sottoposti ad una misura cautelare o rinviati a giudizio del traffico organizzato di rifiuti - per il solo fatto di essere imputati di quel particolare reato - siano automaticamente a rischio di collusione con ambienti della criminalita'' organizzata e che come tali non forniscano piu'' sufficienti garanzie per la Pa". Perche'' "detta valutazione, o se vogliamo, detta presunzione, non puo'' essere assoluta, tenuto conto degli effetti dirompenti prodotti dall''interdittiva, ma deve essere relativa, dovendo il prefetto verificare comunque - prima di adottare il provvedimento - l''esistenza della concreta possibilita'' di interferenze mafiose (come del resto si evince anche dalla circolare ministeriale richiamata dalla difesa del Consorzio ricorrente). Se cosi'' non fosse, come ha correttamente rilevato la difesa del Consorzio verrebbe violato il principio di proporzionalita'', in quanto per un pericolo presunto basato su una fattispecie normativa, si lederebbe la liberta'' di impresa, con ricadute anche a livello occupazionale". In quanto "verrebbe meno il prudente bilanciamento tra gli interessi alla liberta'' di iniziativa di impresa e la concorrente tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico perseguite dalle norme di prevenzione". Secondo il collegio "la tesi sostenuta dall''avvocatura erariale si scontra con l''interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa di cui all''articoli 84 c. 4 lettera a) del dlgs 159/11: secondo la norma, infatti, il prefetto desume le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa dai provvedimenti che dispongono la misura cautelare o il giudizio, o dalle sentenze anche non definitive, il che significa che per poter disporre l''interdittiva non basta il titolo del reato riportato nel provvedimento del giudice penale, ma occorre esaminare il contenuto dell''ordinanza o della sentenza del giudice penale e rintracciare nel provvedimento stesso gli indizi da cui desumere il rischio di contiguita'' con la malavita organizzata, e dunque l''inaffidabilita'' dell''impresa". Ad avviso del Tar "occorre infatti ricordare che l''informativa pur non dovendo provare l''intervenuta infiltrazione, deve pero'' sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali e'' possibile desumere il tentativo di ingerenza, come correttamente rilevato dalla difesa del Consorzio ricorrente, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza gia'' richiamata, non puo'' disporsi l''interdittiva sulla base di sole congetture".
Il Tar nella sentenza ricorda che "il consorzio ricorrente ha dedotto nel primo motivo di impugnazione il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il provvedimento del prefetto e'' stato adottato sulla sola base del provvedimento del giudice penale senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, e cio'' sebbene nell''ordinanza del gip di oltre 400 pagine, mai si facesse riferimento a possibili contatti con soggetti legati alla criminalita'' organizzata". Le istanze di Colari, sottolineano i giudici, "non sono state contestate dall''amministrazione, che ha fondato la sua difesa esclusivamente sulla tesi dell''automaticita'' dell''informativa, senza addurre - oltre alla questione relativa all''informativa relativa alla societa'' Pontina ambiente oggetto del secondo motivo di ricorso, e dunque esaminata in seguito - nessun altro elemento indiziario idoneo a corroborare la presunzione derivante dal particolare tipo di reato, per il quale il presidente del consiglio di amministrazione ed i suoi collaboratori sono stati dapprima sottoposti a misura cautelare e poi sottoposti a giudizio immediato". Pertanto "la tesi del consorzio e'' pienamente condivisibile, tenuto conto che dagli atti prodotti in giudizio, anche dopo l''ordinanza istruttoria disposta dal Tribunale, nessun altro elemento istruttorio recente e'' stato prodotto, al di fuori dell''ordinanza del gip e del decreto che dispone il giudizio immediato, e che da tali atti non si evince alcunche'' da cui desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa. La documentazione prodotta dall''avvocatura erariale il 17 maggio 2014 si riferisce, infatti, all''istruttoria antecedente all''adozione dell''informativa del 2006 nei confronti della societa'' Pontina Ambiente. Nonostante la gravita'' dei capi di imputazione, nessun riferimento a contatti con ambienti della malavita organizzata si evince dai provvedimenti del giudice penale, tali da poter far ipotizzare l''esistenza di rischi di contaminazioni con le ''ecomafie''". Contestualmente il Tar ha anche annullato la (seppure decaduta) prima ordinanza del sindaco Ignazio Marino, che ha consentito di portare ai tre impianti di Colari della Capitale parte dei rifiuti raccolti da Ama dal 21 febbraio al 21 maggio.